Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali

Legge 55 del 2024

Una novità importante per i nostri corsi di laurea triennale di Scienze dell’educazione e della formazione e magistrale in Scienze pedagogiche e della progettazione educativa.

Dopo l’importante risultato della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (commi 594-599), che ha avviato il percorso di riconoscimento delle professioni educative e pedagogiche, giunge la Legge n. 55 del 2024 recante “Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali”.

La Legge si compone di tredici articoli e istituisce due albi distinti, ma non escludentisi vicendevolmente:

l’albo dei pedagogisti (art. 5, comma 1);

l’albo degli educatori professionali socio-pedagogici (art. 5, comma 2).

L’esistenza degli albi e la presenza di iscritti determinano, a loro volta, la costituzione dell’Ordine delle professioni pedagogiche e educative (art. 6), articolato su base regionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e Bolzano, su base provinciale.

In particolare, agli articoli 1,2, 3 e 4 la legge definisce i profili e i requisiti per l’iscrizione all’ordine.

  1.  Il pedagogista è lo specialista dei processi educativi che, operando con autonomia scientifica e responsabilità deontologica, esercita funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione pedagogica per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo rivolti alla persona, alla coppia, alla famiglia, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità in generale. L’attività professionale del pedagogista comprende l’uso di strumenti conoscitivi, metodologici e di intervento per la prevenzione, l’osservazione pedagogica, la valutazione e l’intervento pedagogico sui bisogni educativi manifestati dal bambino e dall’adulto nei processi di apprendimento.
  2.  Il pedagogista è un professionista di livello apicale, ai sensi del comma 595 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la cui formazione è funzionale al raggiungimento di conoscenze, abilità e competenze educative del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, specialista dei processi educativi e formativi della persona per tutto il corso della vita. Opera con autonomia scientifica e responsabilità deontologica in ambito educativo, formativo e pedagogico in relazione a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale. Il pedagogista può svolgere, presso le pubbliche amministrazioni e nei servizi pubblici e privati, compiti e funzioni di consulenza tecnico-scientifica e   attività di coordinamento, di direzione, di monitoraggio e di supervisione degli interventi con valenza educativa, formativa e   pedagogica, in particolare nei comparti educativo, sociale,  scolastico, formativo, penitenziario e socio-sanitario, quest'ultimo limitatamente agli aspetti socio-educativi, nonché attività di orientamento scolastico e professionale, di promozione culturale e di consulenza.
  3. Il pedagogista svolge altresì attività didattica, di sperimentazione e di ricerca nello specifico ambito professionale.
  4. La professione di pedagogista può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato.
  1. Per esercitare la professione di pedagogista è necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
    a) laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi, classi 56/S e LM-50;
    b) laurea specialistica o magistrale in scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua, classi 65/S e LM-57;
    c) laurea specialistica o magistrale in scienze pedagogiche, classi 87/S e LM-85;
    d) laurea specialistica o magistrale in teorie e metodologie dell’e-learning e della media education, classi 87/S e LM-93;
    e) laurea in scienze dell’educazione o in pedagogia, rilasciata ai sensi dell’ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
  2. Possono altresì esercitare la professione di pedagogista i professori universitari ordinari e associati e i ricercatori che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane o estere e in enti pubblici di ricerca italiani o esteri.
  3. Per l’esercizio della professione di pedagogista è necessaria l’iscrizione nell’albo dei pedagogisti dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, istituito ai sensi del comma 1 dell’articolo 5, previo conseguimento del titolo di studio e accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi. La prova valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto presso una struttura, attestato congiuntamente dalla struttura medesima e dagli organi accademici, è sostenuta alla presenza di un componente designato dall’Ordine professionale. La prova valutativa di cui al secondo periodo è svolta prima della discussione della tesi di laurea, nell’ambito dell’esame finale per il conseguimento del titolo di studio abilitante all’esercizio della professione di pedagogista.
  4. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, è inserito il seguente:
  5. «1-bis.  L’esame finale per il conseguimento delle  lauree magistrali delle classi LM-50 - Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 -  Scienze  dell'educazione  degli  adulti  e  della formazione continua, LM-85 - Scienze pedagogiche e LM-93 -  Teorie  e metodologie dell’e-learning e della media education nonché le lauree in scienze dell’educazione o in pedagogia rilasciate ai sensi dell’ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, abilitano all’esercizio della professione di pedagogista».
  1.  L’educatore professionale socio-pedagogico è un professionista operativo di livello intermedio che svolge funzioni progettuali e di consulenza con autonomia scientifica e responsabilità deontologica. Opera nei servizi socioeducativi e socio-assistenziali e nei servizi socio-sanitari, per questi ultimi   limitatamente   agli   aspetti educativi. L’educatore professionale socio-pedagogico valuta, progetta, organizza e mette in atto progetti,  interventi e servizi educativi e formativi in ambito socio-educativo, socio-assistenziale e socio-sanitario, per  quest'ultimo  limitatamente agli aspetti educativi, rivolti a persone in difficoltà o in condizione di disagio, collaborando con altre figure  professionali, e stimola i gruppi e gli individui a perseguire l'obiettivo della crescita integrale e dell’inserimento o del reinserimento sociale, definendo interventi educativi, formativi, assistenziali e sociali, anche in collaborazione con altre agenzie educative.
  2. L’educatore professionale socio-pedagogico può operare nelle strutture pubbliche o private di carattere socio-educativo, socio-assistenziale, formativo, culturale, ambientale e socio-sanitario, per quest’ultimo   limitatamente   agli   aspetti educativi, e può svolgere attività didattica e di sperimentazione nello specifico ambito professionale.
  3. La professione di educatore professionale socio-pedagogico può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato.
  1. Per esercitare la professione di educatore socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché all’articolo 1, commi da 594 a 599, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono necessari:
    a) il conseguimento del titolo di laurea triennale, previo accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi. La prova valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto presso una struttura, attestato congiuntamente dalla struttura medesima e dagli organi accademici, è sostenuta alla presenza di un componente designato dall’Ordine professionale. La prova valutativa di cui al periodo precedente è svolta prima della discussione della tesi di laurea, nell’ambito dell’esame finale per il conseguimento del titolo di studio abilitante all’esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico;
    b) in alternativa rispetto al requisito di cui alla lettera  a), il possesso della corrispondente qualifica attribuita ai sensi dei commi 595, primo periodo, 597 e 598 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
    c) l’iscrizione nell’albo degli educatori professionali socio-pedagogici dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, istituito ai sensi del comma 2 dell’articolo 5.

Al fine di seguire da vicino l’evoluzione del processo e monitorarne i risvolti applicativi, nell’ambito dei Corsi di Studio interessati, sarà attivato un tavolo permanente a partire dalla prima Conferenza di servizio organizzata il 20 giugno 2024, alla presenza di esperti del settore, rappresentanti delle associazioni, referenti degli enti del territorio, studenti e studentesse, e verrà istituito un tavolo di lavoro permanente.